Parola al Tribunale di Torino, sezione terza civile, in funzione di giudice di appello: sentenza 1011 del 10 febbraio 2015. Trovate la sentenza sul sito Unarca (Unione nazionale avvocati responsabilità civile e assicurativa): scaricatela da lì.
In breve, che cos’è successo Tutto nasce da una causa portata avanti da un carrozziere indipendente associato a Federcarrozzieri (la Veroncar Srl), al quale un automobilista (assicurato con la Zurich) aveva ceduto il credito in seguito a un sinistro. La Zurich non riconosce il risarcimento a favore del carrozziere perché il contratto Rca vieterebbe la cessione del credito, e si va per avvocati. In primo grado, il Giudice di pace dà torto al carrozziere, ma la partita è più che mai aperta. Subito in appello: qui il carrozziere richiede nuovamente il risarcimento del danno oltre all’annullamento della condanna alle spese del primo grado di giudizio.
Cosa dice la Cassazione sulla cessione di credito La sentenza del Tribunale che dà ragione al carrozziere e annulla quella del Giudice di pace riporta diversi estratti della Cassazione. In particolare, la cessione del credito per i danni da Rc auto è legittima, “dovendo ritenersi un contratto a causa presunta, fino a prova della relativa inesistenza o illiceità, potendo avere a oggetto anche una ragione di credito o un diritto futuro, purché determinato o determinabile, nel qual caso l’effetto traslativo si produce al momento della relativa venuta ad esistenza in capo al cedente. Infatti, dove ricorra ipotesi di cessione onerosa, il cedente è tenuto a garantire solamente l’esistenza del credito al tempo della cessione (Cassazione, 51/2012). Ai fini del perfezionamento della cessione del credito, è normalmente necessario e sufficiente l’accordo tra il cedente e il cessionario (Cassazione, sentenza 3004/1973), che determina la successione di quest’ultimo al primo nel medesimo rapporto obbligatorio, con effetti traslativi immediati non solo tra di essi, ma anche nei confronti del debitore ceduto, nei cui confronti la cessione diviene efficace all’esito della relativa notificazione o accettazione (Cassazione, sentenza 20548/2004)”.
La pretesa incedibilità “contrattuale” del credito: Zurich colpita e affondata Questa decisione è una sonora sconfitta per la Zurich Assicurazioni, che con un contratto Rca ha vietato la cessione del credito al carrozziere indipendente. Il Tribunale (giudice Maria Vittoria Chiavazza) infatti, dopo aver premesso tali concetti, ha dato ragione al carrozziere chiarendo che non è possibile vietare contrattualmente la cessione del credito in Rc auto: il credito non ha natura contrattuale (non è una polizza per i danni ma per la responsabilità civile) e quindi l’assicuratore “diretto”paga per il fatto illecito altrui. Se anche fosse possibile regolare per contratto questi aspetti, il divieto alla cessione del credito sarebbe comunque illegittimo perché avrebbe l’effetto di limitare il diritto dell’assicurato di stipulare contratti con terzi (il contratto di cessione del credito col proprio carrozziere di fiducia , appunto!) e quindi sarebbe in contrasto col codice del consumo che non permette simili divieti.
Massima allerta L’allerta resta altissima, giacché – come evidenziato – esistono (sono pochi, ma ci sono) Giudici di pace che, forse suggestionati dai faldoni depositati dai grandi Gruppi assicurativi per difendersi, danno ragione alle Compagnie. Nonostante la legge consenta la cessione del credito. Nonostante ripetute e costanti sentenze della Cassazione. Nonostante il buon senso induca a pensare che, se un automobilista cede il credito al carrozziere, gli sarà più facile ottenere un risarcimento equo e rapido.
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